Per il Garante Cesare Battisti non deve restare ad Oristano, ma al ministero fanno finta di niente

Il 25 e 26 giugno 2019 il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma, ha visitato il carcere “Salvatore Soro” di Oristano-Massama.
Scritto in perfetto burocratese, nel rapporto (qui la versione integrale) si legge che:
“Il primo accesso della delegazione, intorno alle 17.00 del 25 giugno, si è rivelato particolarmente difficile per l’atteggiamento ostativo e non collaborativo del personale di Polizia penitenziaria presente all’ingresso e dello stesso Comandante, che hanno manifestato di non conoscere l’istituzione del Garante, la sua composizione, i suoi poteri e le sue funzioni, nonostante si trattasse della terza visita in tale Istituto dopo quelle del 2 aprile 2016 e del novembre 2017… Chissà come mai??
Superato l’incidente istituzionale (solo con l’intervento delle più alte autorità dell’Amministrazionepenitenziaria), la delegazione ha incontrato una buona cooperazione da parte di tutto il personale….”
Venendo alla parte che più ci interessa leggiamo che: … una infine era una persona classificata come “Alta sicurezza 2” ed era collocata in questa sezione d’isolamento poiché l’Istituto di Oristano non ospitava in generale detenuti con tale classificazione. Proprio per la specificità della collocazione di quest’ultima persona – che aveva concluso un precedente periodo d’isolamento ex articolo 72 c.p. – particolare attenzione è stata riservata alla valutazione delle complessive condizioni della sua detenzione. Condizioni che saranno riportate nel seguente paragrafo….”
 
       2.1.3. Situazione detentiva di una persona specifica.
 Nel periodo della prima visita (fine luglio 2019) il signor C.B. (Cesare Battisti, ndr) era collocato nella sezione isolamento in esecuzione della misura dell’isolamento diurno ai sensi dell’articolo 72 c.p. In tale occasione la delegazione in visita ha riscontrato l’adozione nei suoi confronti di misure di controllo di particolare rigore, incidenti sulla regolarità della vita detentiva: la perquisizione quotidiana personale e della stanza, la chiusura della porta blindata dalle 18.00 fino alle 7.00, fortemente limitante il passaggio dell’aria, il continuo spostamento in altra camera di pernottamento, attuato peraltro con frequenza non prestabilita, la mancanza di comunicazione formale dei provvedimenti dispositivi di tali misure, comunicate a voce o applicate senza alcuna informazione, la mancata consegna del Regolamento interno e della Carta dei diritti della persona detenuta.
Nel colloquio con la delegazione, la persona detenuta ha lamentato inoltre il continuo disordine dei propri appunti realizzato dal personale nel corso delle perquisizioni nonché l’impossibilità di utilizzare un computer: tutto ciò determinava l’impossibilità di mantenere la propria attività di scrittura e studio.
Le misure restrittive adottate sono state riscontrate tutte negli ordini di servizio emanati dal Direttore dell’istituto dal momento dell’accesso di C. B. nell’Istituto, messi a completa conoscenza del Garante nazionale in visita, tutti motivati dalle particolari ragioni di sicurezza dettate dalla valutazione di «spiccata pericolosità» attribuita a tale persona.

Una cella del carcere di Oristano

Il Garante nazionale, pur considerando le ragioni di particolare sicurezza che interessano alcune persone detenute, rileva che alcune misure di controllo, come il periodico spostamento di stanza di pernottamento, alcune modalità di applicazione di queste, come il quotidiano disordine operato tra gli effetti personali della persona detenuta e la mancata informazione degli ordini dispositivi di misure ulteriormente restrittive, non abbiano concreto fondamento nelle particolari esigenze cautelari cui sono formalmente indirizzate, ma rischino di rappresentare, invece, mere manifestazioni di un rigore vessatorio.

In occasione della successiva visita del Garante nazionale all’Istituto di Oristano (8 novembre), il Garante nazionale ha riscontrato che la situazione di C.B. era modificata, con l’interruzione delle modalità sopra descritte. Essendo ormai concluso il periodo di isolamento ex articolo 72 c.p., la persona detenuta era ristretta in tale sezione soltanto perché unica persona nell’Istituto classificata come “Alta sicurezza 2”. Come già detto, tale circuito non è presente nella Casa di reclusione di Oristano: pertanto la sua permanenza in tale Istituto nelle condizioni di isolamento ‘di fatto’ non trova giustificazione.
Il Garante nazionale ricorda che considerazioni relative alla sicurezza della persona e alla rilevanza mediatica del suo caso non possono giustificare la riduzione della sua possibilità di realizzare una minima interazione con altri e tantomeno l’applicazione di regole restrittive che in linea generale sono adottate solo come provvedimento di natura disciplinare e per periodi di tempo molto limitati.
Il Garante nazionale raccomanda all’Amministrazione penitenziaria di individuare una diversa sistemazione detentiva del signor C.B. coerente con la sua classificazione e al tempo in grado di consentirgli di continuare la propria attività di scrittura e studio. Raccomanda inoltre, di favorire la sua comunicazione con il figlio molto piccolo, residente in un Paese Oltreoceano, attraverso la previsione di colloqui via skype.”
 
 

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