La guerra dello Stato continua: nuove condanne per devastazione e saccheggio a Cremona
Qui può essere illuminante rifarsi a un esempio storico.
Non è un caso che l’applicazione estesa dell’art. 419 c.p. (“Devastazione e saccheggio”) si abbia a Genova nel 2001. La violenza estrema di questo tipo di imputazione, che prevede pene da un minimo di 8 a un massimo di 15 anni, è il pendant di legalità formale alla violenza extra-legale, alle torture alla Diaz, a Bolzaneto e così via. Il potere ha l’esigenza di rispondere operando una forzatura delle norme del codice penale, in modo da azzerare gli spazi di agibilità politica. Perché dico “forzatura”? Perché è sufficiente leggere l’articolo in questione: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285 commette fatti di devastazione o disaccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni”.
This entry was posted on mercoledì, Gennaio 20th, 2021 at 22:38 and is filed under General. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.